La Chiesa patriarcale e la Santa Sede secondo il Vaticano II

di padre Hani Bakhoum Kiroulos


ROMA, martedì, 14 settembre 2010 (ZENIT.org).- Il Concilio Vaticano II, molte volte, ha fatto dei riferimenti alle Chiese Orientali: alle loro istituzioni di gerarchia e di governo. Questo articolo e il prossimo trattano i due documenti che affrontano in modo più specifico il rapporto tra la Chiesa Patriarcale e la Santa Sede. Questi documenti sono la Costituzione dogmatica Lumen Gentium e il Decreto Conciliare Orientalium Ecclesiarum.

La Costituzione dogmatica Lumen Gentium

La Costituzione dogmatica Lumen Gentium è una riflessione della Chiesa sulla propria natura, ciò riguarda l'auto comprensione che la chiesa ha di sé stessa, della sua funzione spirituale e della sua organizzazione[1]. La promulgazione della Costituzione “è stata l’atto e il momento più saliente del Concilio e coronava quattro anni d’intenso lavoro e impegno dei Padri conciliari nella maturazione delle idee preconciliari in una sintesi”[2].

La medesima Costituzione menziona le Chiese Patriarcali al paragrafo 23. Tale paragrafo si situa nel terzo capitolo che concerne la Gerarchia della Chiesa. Il paragrafo 23 esamina il rapporto interno nel Collegio Episcopale. Esso potrebbe essere diviso in tre sezioni.

La prima sezione riguarda il rapporto tra il Vescovo e la chiesa locale. Il vescovo è il fondamento dell’unità della sua chiesa locale e il rappresentante di essa. La seconda sezione riguarda la sollecitudine del vescovo per tutte le chiese particolari, comprese quelle che non gli appartengono. Nella terza sezione, invece, parlando delle varie tradizioni che si sono sviluppate durante la storia afferma che:

“Per divina provvidenza è avvenuto che varie chiese, in vari luoghi fondate dagli apostoli e dai loro successori, durante i secoli si sono costituite in molti gruppi, organicamente uniti, i quali, salva restando l'unità della fede e l'unica divina costituzione della chiesa universale, godono di una propria disciplina, di un proprio uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio”[3].

Si nota che il Concilio non solo accetta la diversità delle tradizioni delle varie chiese[4] ma riconosce, soprattutto, il fatto storico dell’esistenza delle medesime, fondate dagli Apostoli e dai loro Successori, per divina provvidenza[5].

Tali Chiese sono unite organicamente e godono di una propria disciplina, di un uso liturgico, di un patrimonio teologico e spirituale proprio e hanno tra di loro un mutuo rispetto dei diritti e dei doveri[6].

Il Concilio, inoltre, evidenzia la natura del rapporto tra le varie chiese particolari, in modo peculiare con la Chiesa Patriarcale:

“Alcune fra esse, soprattutto le antiche chiese patriarcali, quasi matrici della fede, ne hanno generate altre che sono come loro figlie, con le quali restano fino ai nostri tempi legate da un più stretto vincolo di carità nella vita sacramentale e nel mutuo rispetto dei diritti e dei doveri”[7]

La Costituzione dogmatica Lumen Gentium considera le Chiese Patriarcali come “quasi matrici” della fede, che durante la storia hanno generato nella fede altre chiese particolari.

Queste chiese si distinguono l’una dall’altra per i propri patrimoni. Bisogna affermare che tale diversità, non nuoce all’unità della fede, anzi mostra in maniera ancora più evidente la cattolicità della Chiesa Universale[8].

La riflessione della Costituzione sulle Chiese Patriarcale si sofferma qui e non dice nulla riguardo le forme di gerarchia o di governo di tali Chiese, né della natura della potestà o dell’ autonomia, che esse possiedono né del loro rapporto con la Sede Apostolica. La Costituzione lascia tali argomenti alla trattazione del Decreto Conciliare Orientalium Ecclesiarum.




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1) Cfr. M. BROGI, Le Chiese “sui iuris” nel “Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium”, in: REDC, 48 (1991), 518.

2) M. VIRAG, La Chiesa Particolare a Carattere Personale (can. 372 § 2 C.I.C.), 13.

3) LG 23.

4) Cfr. K. BHARANIKULANGARA, An Introduction to The Ecclesiology And Contents of The Oriental Code, 15.

5) Cfr. G. NEDUNGATT, The Patriarchal Ministry in The Church of The Third Millennium, 71 e M. K. MAGEE, The Patriarchal Institution in The Church: Ecclesiological Perspectives in The Light of The Ssecond Vatican Council, 495- 596.

6) Cfr. M. K. MAGEE, The Patriarchal Institution in The Church: Ecclesiological Perspectives in The Light of The Second Vatican Council, 492.

7) LG 23.

8) Cfr. K. KAPTIJN, Le Défi Ecclésial de la Diaspora des Chrétiens d'Orient. Considérations Canoniques sur La Présence en France des Églises Catholiques d'Orient, in L'année canonique, 40 (1998), Paris, 174.


© ZENIT - 14 settembre 2010

ROMA, sabato, 18 settembre 2010 (ZENIT.org).- Il Decreto conciliare Orientalium Ecclesiarum è stato elaborato per rispondere alle varie difficoltà e critiche sorte con la promulgazione della precedente codificazione canonica di Pio XII[1].

Esso contiene trenta paragrafi. In questi paragrafi come afferma Padre Brogi: “si enunciano dei principi e sono contenute delle norme”[2].

Tra i principi si nota la grande stima che la Chiesa Cattolica ha verso “i riti liturgici, le tradizioni ecclesiastiche e la disciplina della vita cristiana delle chiese orientali”[3].

Tale stima deriva dal fatto che nelle Chiese Orientali “risplende la Tradizione, che deriva dagli Apostoli attraverso i Padri, che costituisce parte del patrimonio divinamente rivelato e indiviso della Chiesa Universale”[4].

Chiese particolari o Riti

Il paragrafo 2 afferma che, la varietà delle tradizioni non nuoce al principio dell'unità della Chiesa. Le vari tradizioni sono vincolate dall’unità della fede, dei sacramenti, e del governo e manifestano la stessa unità della Chiesa.

Riguardo la dignità dei riti, il Decreto afferma che tutte le chiese particolari sia d’Oriente che d’Occidente godono della stessa dignità e che allo stesso modo sono affidate al governo del Romano Pontefice[5]. Cioè le Chiese d’oriente non sono le uniche chiese chiamate “particolari” ma allo stesso modo, anche la Chiesa Latina è una chiesa particolare[6]. E che tutte le chiese, nonostante siano diversi tra di loro per il rito sono ugualmente affidate alla cura del Romano Pontefice.

- Il patrimonio delle Chiese Orientali

Il concilio non solo “circonda di doverosa stima e di giusta lode”[7] il patrimonio ecclesiastico e spirituale delle Chiese d’oriente, “ma lo considera fermamente come patrimonio di tutta la Chiesa. Dichiara quindi solennemente che le chiese d'oriente, come anche d'occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari”[8]. Tale diritto e dovere troveranno la loro applicazione nei Codici rispettivamente proposti alle Chiese Orientali e alla Chiesa Latina[9].

Il Concilio con questa dichiarazione evidenzia l’autonomia delle Chiese Orientali. E’ un’autonomia relativa ed è soggetta all’autorità Suprema della Chiesa[10].

- I Patriarchi Orientali

Per il Concilio, col termine “Patriarca orientale”, si intende un vescovo, cui compete la giurisdizione su tutti i vescovi, compresi i metropoliti, il clero e il popolo del proprio territorio o rito, a norma del diritto e salvo restando il primato del Romano Pontefice.

La definizione del termine “Patriarca orientale” nel Decreto è innovativa riguardo la definizione già data nel Cleri Sanctitate can. 216 § 2.1. Il cambiamento e le modifiche riguardo la figura del Patriarca, effettuata nel Decreto, segnano un sensibile progresso rispetto al Cleri Sanctitati.

Nel caso in cui “si costituisce un gerarca di qualche rito fuori dei confini del territorio patriarcale, a norma del diritto, esso rimane aggregato alla gerarchia del patriarcato dello stesso rito”[11].

Il Concilio concede al Patriarca di riottenere la sua piena responsabilità verso i suoi fedeli, i quali si trovano fuori dai confini del suo territorio e di estendere la sua autorità su suoi gerarchi, ovunque si trovino. E non più come affermava il can 240 del Cleri Sanctitate, che l’autorità del Patriarca è valida solamente dentro i confini del suo territorio.

La Congregazione per le Chiese Orientali ha pubblicato una dichiarazione[12] riguardo i vescovi costituiti fuori dei confini del territorio patriarcale, in cui si afferma: che possono partecipare con il voto deliberativo al sinodo patriarcale della propria chiesa. Inoltre, nel caso della sede patriarcale vacante o impedita, l’Amministratore Patriarcale ha il dovere di convocare al sinodo tutti i vescovi della propria chiesa, anche quelli che sono costituiti fuori del territorio.

Il paragrafo 9 è di maggiore importanza riguardo la figura del Patriarca Orientale. Nella prima parte del paragrafo, il Concilio esprime il desiderio e la volontà di restaurare i diritti e i privilegi ai Patriarchi Orientali[13]. Nella seconda parte del medesimo paragrafo si menziona che:

“I patriarchi coi loro sinodi costituiscono la superiore istanza per qualsiasi pratica del patriarcato, non escluso il diritto di costituire nuove eparchie e di nominare vescovi del loro rito entro i confini del territorio patriarcale, salvo restando l'inalienabile diritto del romano pontefice di intervenire nei singoli casi”[14].

Il Concilio ha fatto un immediato capovolgimento della normativa allora vigente, ha restaurato una grande indipendenza per i Patriarchi e per il loro sinodo riguardo la nomina dei vescovi della propria Chiesa.

Tale indipendenza non toglie nulla alla Potestà del Romano Pontefice verso le Chiese Patriarcali Orientali Cattoliche. Il Romano Pontefice con la Sua potestà può intervenire negli affari ecclesiastici, ogni volta che ne vede la necessità.

- I Sacramenti e i rapporti con i fratelli delle Chiese separate.

Nella terza parte del Decreto vengono regolate l’amministrazione dei Sacramenti. Il Concilio, al paragrafo 12, manifesta il suo grande rispetto e stima per l’antica disciplina dei sacramenti vigenti, verso le Chiese Orientali.

Al paragrafo 19 si riserva il diritto di trasferire o di sopprimere i giorni festivi comuni a tutte le Chiese alla Santa Sede o al Concilio Ecumenico.

Spetta al Patriarca col suo sinodo il diritto di regolare l'uso delle lingue nelle Sacre funzioni Liturgiche e di approvare le versioni dei testi, dopo averne data relazione alla Sede Apostolica.

Nella quinta parte vengono trattati i rapporti con i fratelli delle Chiese separate e la communicatio in sacris. Tali rapporti furono stabiliti dal Direttorio Ecumenico e dal Codice Latino.

Nella conclusione del Decreto, il Concilio invita tutti i cristiani a innalzare preghiere ferventi e assidue per l'unità della Chiesa.



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1) Cfr. J. CHIRAMEL, The Patriarchal Churches in The Oriental Canon Law, 150.

2) M. BROGI, Codificazione del Diritto Comune nelle Chiese Orientali Cattoliche, 16.

3) OE 1.

4) Idem.

5) Cfr. OE 3.

6) N. EDELBY – I. DICK, Les Eglises Orientales Catholiques (Décret Orientalium Ecclesiarum), 157.

7) OE 5

8) Idem.

9) Cfr. E. EID, Authority and Autonomy; in Atti del Congresso Internazionale: Incontro fra Canoni d’Oriente e d’Occidente (Bari 1991), 427.

10) Cfr. Nuntia, 28 (1989), 19.

11) OE 7.

12) Sacra Congregatio Pro Ecclesiis Orientalibus, Decleratio, in AAS, 62 (1970), 179.

13) Cfr. J. CHIRAMEL, The Patriarchal Churches in The Oriental Canon Law, 166- 172.

14) OE 9.



© ZENIT - 18 settembre 2010